Accade sempre più frequentemente,che certi committenti che affidano a terze imprese lo svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto richiedano la presenza costante del preposto per la sicurezza.
Tale richiesta viene avanzata a fronte del “rispetto della normativa vigente”.
Se la presenza costante del preposto per la sicurezza potrebbe essere contemplabile all’interno di una fabbrica, così come in una cantiere edile dove l’impresa di costruzioni è presente con svariate decine/centinaia di operai, può essere applicato lo stesso criterio verso imprese che operano con piccole squadre di operai in diversi siti?
Facciamo un esempio: Una impresa artigiana specializzata nell’installazione di serramenti, che dispone di 15 operai suddivisi in 5 squadre di montaggio operanti in altrettanti cantieri, è tenuta ad avere 5 preposti per la sicurezza (pari al 33% della forza lavoro) che sorveglino costantemente l’attività degli operai?
La normativa davvero impone questo?
Come ben noto, il D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta l’unica normativa che dispone in materia.
Chi è il Preposto alla Sicurezza sul Lavoro?
Il preposto alla sicurezza sul lavoro è una figura che affianca il datore di lavoro nel controllo costante durante tutte le fasi del lavoro.
L’articolo 19 del Testo Unico della sicurezza del lavoro sancisce che il preposto è “una figura operativa che sovrintende l’attività lavorativa, garantisce che vengano messe in atto tutte le direttive ricevute dal datore di lavoro e controlla che i lavoratori le eseguano correttamente”.
In caso di aziende medio-grandi il datore di lavoro può scegliere più preposti alla sicurezza ed individuarli come capi-squadra o capi- reparto. Il preposto è tenuto ad una formazione aggiuntiva rispetto agli altri lavoratori e pertanto deve frequentare dei corsi di formazione che possono essere anche corsi online della durata minima di 8 ore con aggiornamento periodico (triennale nel settore edile).
Gli obblighi per il preposto per la sicurezza
L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 specifica che "in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
L’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 comma 8 stabilisce che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il datore di lavoro è tenuto ad indicare chiaramente al committente il personale che ha la funzione di preposto.
In ogni caso il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che non comunichi al committente il nominativo del preposto può incorrere nella sanzione stabilita dall’articolo 55 del D.lgs. 81/2008. L’articolo 26 del D.lgs del 2008 stabilisce che nel caso in cui il datore di lavoro affidi i lavori ad un’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tenuto a verificare l’idoneità dell’impresa stessa con l’acquisizione di un certificato di iscrizione alla camera del commercio e di una autocertificazione dell’impresa appaltatrice di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
D’altra parte la ditta appaltatrice è obbligata tramite la funzione di preposto ad adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’incolumità dei lavoratori e allo stesso tempo è tenuta a controllare che i lavoratori assumono i comportamenti previsti dalle misure di sicurezza.
(fonte: alteredu.it)
In breve, non esiste nessuna fonte normativa che specifichi la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda operino e durante ogni attività.
A tal proposito, in passato la Cassazione (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti) si è pronunciata come segue:
“compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”.
La normativa indica altresì alcune specifiche lavorazioni in cui ricorre la necessità della presenza fisica del preposto, come ad esempio nel caso del montaggio o smontaggio di opere provvisionali, durante le demolizioni, nel caso di lavorazioni da svolgere in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Ne consegue che, al di fuori degli specifici casi, la presenza del preposto per la sicurezza non deve necessariamente essere senza soluzione di continuità, fatto salvo il rispetto dei propri obblighi in merito ad organizzazione e vigilanza degli operai.
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