Accade sempre più frequentemente,che certi committenti che affidano a terze imprese lo svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto richiedano la presenza costante del preposto per la sicurezza.
Tale richiesta viene avanzata a fronte del “rispetto della normativa vigente”.
Se la presenza costante del preposto per la sicurezza potrebbe essere contemplabile all’interno di una fabbrica, così come in una cantiere edile dove l’impresa di costruzioni è presente con svariate decine/centinaia di operai, può essere applicato lo stesso criterio verso imprese che operano con piccole squadre di operai in diversi siti?
Facciamo un esempio: Una impresa artigiana specializzata nell’installazione di serramenti, che dispone di 15 operai suddivisi in 5 squadre di montaggio operanti in altrettanti cantieri, è tenuta ad avere 5 preposti per la sicurezza (pari al 33% della forza lavoro) che sorveglino costantemente l’attività degli operai?
La normativa davvero impone questo?
Come ben noto, il D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta l’unica normativa che dispone in materia.
Chi è il Preposto alla Sicurezza sul Lavoro?
Il preposto alla sicurezza sul lavoro è una figura che affianca il datore di lavoro nel controllo costante durante tutte le fasi del lavoro.
L’articolo 19 del Testo Unico della sicurezza del lavoro sancisce che il preposto è “una figura operativa che sovrintende l’attività lavorativa, garantisce che vengano messe in atto tutte le direttive ricevute dal datore di lavoro e controlla che i lavoratori le eseguano correttamente”.
In caso di aziende medio-grandi il datore di lavoro può scegliere più preposti alla sicurezza ed individuarli come capi-squadra o capi- reparto. Il preposto è tenuto ad una formazione aggiuntiva rispetto agli altri lavoratori e pertanto deve frequentare dei corsi di formazione che possono essere anche corsi online della durata minima di 8 ore con aggiornamento periodico (triennale nel settore edile).
Gli obblighi per il preposto per la sicurezza
L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 specifica che "in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
L’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 comma 8 stabilisce che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il datore di lavoro è tenuto ad indicare chiaramente al committente il personale che ha la funzione di preposto.
In ogni caso il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che non comunichi al committente il nominativo del preposto può incorrere nella sanzione stabilita dall’articolo 55 del D.lgs. 81/2008. L’articolo 26 del D.lgs del 2008 stabilisce che nel caso in cui il datore di lavoro affidi i lavori ad un’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tenuto a verificare l’idoneità dell’impresa stessa con l’acquisizione di un certificato di iscrizione alla camera del commercio e di una autocertificazione dell’impresa appaltatrice di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
D’altra parte la ditta appaltatrice è obbligata tramite la funzione di preposto ad adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’incolumità dei lavoratori e allo stesso tempo è tenuta a controllare che i lavoratori assumono i comportamenti previsti dalle misure di sicurezza.
(fonte: alteredu.it)
In breve, non esiste nessuna fonte normativa che specifichi la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda operino e durante ogni attività.
A tal proposito, in passato la Cassazione (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti) si è pronunciata come segue:
“compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”.
La normativa indica altresì alcune specifiche lavorazioni in cui ricorre la necessità della presenza fisica del preposto, come ad esempio nel caso del montaggio o smontaggio di opere provvisionali, durante le demolizioni, nel caso di lavorazioni da svolgere in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Ne consegue che, al di fuori degli specifici casi, la presenza del preposto per la sicurezza non deve necessariamente essere senza soluzione di continuità, fatto salvo il rispetto dei propri obblighi in merito ad organizzazione e vigilanza degli operai.
A seguito di un interpello promosso dalla Camera di Commercio di Modena (interpello 4/2024) sull’obbligo della presenza del preposto della sicurezza, il dipartimento delle politiche del lavoro specifica quanto segue:
"La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
• se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
• se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
• se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;
- lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
- l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
- l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione; la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.
Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.
La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi."
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
Tiziano Massazzi
Tecnologo del calcestruzzo
Direttore tecnico @ ATEF srl
Autore del libro
I pavimenti industriali in resina
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