Nel precedente articolo abbiamo già analizzato cosa sono i CAM, qual è la loro funzione e come sono strutturati; in questo articolo cerchiamo di verificare nello specifico quali sono le direttive a cui si deve attenere un fornitore di massetti di supporto.
L’esigenza di scrivere queste righe nasce dal fatto che il mercato è invaso da convinzioni errate e questa confusione generale promuove discriminanti scorrette nei confronti dei fornitori; la ricerca spasmodica di 'loghetti verdi' sta manovrando il settore nel modo sbagliato.
Un fornitore di massetti di supporto, come un qualsiasi altro fornitore di prodotti da costruzione, per partecipare alla gara d’appalto dovrà necessariamente presentare dei certificati; per capire quali sono i documenti necessari, dovrà dare una letta al Paragrafo 2.5 (e successivi sottoparagrafi) del guri N.183 del 6/8/22 (attualmente l’ultima revisione ufficiale in vigore).
Una prima lettura ci indicherà i seguenti aspetti:
Aprendo il Decreto alla sezione indicata, si può notare come requisito fondamentale per tutti i prodotti da costruzione (quindi anche per i massetti) che in presenza di norma armonizzata (normativa di carattere europeo che regolamenta il proprio settore e che includa la dicitura UNI EN seguita dal numero identificativo), si dovrà disporre della Marcatura CE o della DoP del proprio prodotto.
Seguendo con le disposizioni generali per tutti i materiali da costruzione viene successivamente indicato che nel caso di richiesta di presenza di componente riciclata, recuperata o sotto prodotto si avrà a disposizione 6 tipologie differenti di attestazione per dimostrare di assolvere al sopracitato requisito.
Dal sottoparagrafo 2.5.1 in avanti vengono indicati dei requisiti obbligatori specifici per categoria di appartenenza del prodotto da costruzione selezionato.
Le categorie sono le seguenti:
2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)
2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso
2.5.4 Acciaio
2.5.5 Laterizi
2.5.6 Prodotti legnosi
2.5.7 Isolanti termici ed acustici
2.5.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti
2.5.9 Murature in pietrame e miste
2.5.10 Pavimenti
2.5.10.1 Pavimentazioni dure
2.5.10.2 Pavimenti resilienti
2.5.11 Serramenti ed oscuranti in PVC
2.5.12 Tubazioni in PVC e Polipropilene
2.5.13 Pitture e vernici
Nella selezione di un massetto, scorrendo l’elenco, si è tutti pronti a dirigersi verso il Paragrafo 2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, nel quale viene indicata come requisito obbligatorio, la presenza di un contenuto di riciclato ovvero recuperato ovvero sottoprodotto pari ad almeno il 5% del peso specifico del materiale al netto dell’acqua.
Ma…
La norma armonizzata che regolamenta il settore dei massetti (di tutti i massetti, che siano a legante cementizio, anidritico, resinoso, bituminoso o a base magnesite) è la UNI EN 13813:2004 – Massetti e materiali per massetti, seguita dalla norma armonizzata UNI EN 13892:2004 – Metodi di prova dei materiali per massetti - dove viene definito il settore di riferimento: le malte.
Se il massetto fosse un calcestruzzo seguirebbe le direttive di un’altra norma armonizzata, quale la UNI EN 206 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità e verrebbe campionato in cubiere 15x15x15 anziché nelle prismiere da malta 4x4x16 (come avviene).
Recentemente mi è capitato in un paio di occasioni di ricevere la richiesta dei CAM del solo cemento con una documentazione da presentare riferita al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o riutilizzato (come somma delle tre frazioni) pari al 5% del peso della frazione d’impasto. Oltre ad essere una richiesta fantasiosa in quanto non rispecchia le richieste del calcestruzzo da cui la richiesta trae spunto (che ripeto richiede un contenuto del 5% sull’intera massa volumica dell’impasto e non di una frazione) non esiste nell’elenco sopra citato una voce che faccia riferimento al cemento; l’unico riferimento che possiamo trovare nei CAM è al paragrafo 3.2.9 comma d.: È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si approvvigiona di: Cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS - ma questo è un criterio premiante e quindi, riprendendo il parallelismo del gioco in scatola fatto nel precedente articolo, è una regola facoltativa (a meno che non venga inserita come requisito specifico contrattuale per la gara d’appalto) e, ad ogni modo, non si fa mai riferimento al contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.
Come per il precedente articolo, mi auguro che queste parole possano fare un po’ di luce su di un argomento attualmente annebbiato.
Vi invito a contattarmi tramite il mio profilo LinkedIn qualora abbiate perplessità ed obiezioni, in quanto solo parlandone si può eliminare questa coltre fastidiosa (oltre che scorretta).
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