Controlli sul calcestruzzo? Responsabilità della D.L.

Chi sono le figure professionali che devono (e possono!) effettuare i controlli di accettazione del calcestruzzo?

23/11/2023

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“Ci sono da fare dei cubetti? Va beh... ci pensate voi, vero?”

Quando c’è da fare un getto di calcestruzzo, più o meno “importante”, questo è quello che spesso sento dire in cantiere.

I controlli di conformità del calcestruzzo, che ricordiamo essere un obbligo di legge e non un vezzo costruttivo, sono ancora considerati nella maggior parte dei casi delle inutili burocrazie.
Questa noia viene quindi 'sbolognata' al primo assistente che passa in cantiere, dimenticando che in assenza di adeguate competenze, metodo, verbali, maturazione controllata, etc... tali prelievi sono del tutto privi di validità e significato.

Nel peggiore dei casi (che é anche quello più frequente), la realizzazione dei prelievi viene addirittura affidata al fornitore di calcestruzzo od all’esecutore delle opere, nel più clamoroso conflitto di interessi.
Non stupisce quindi vedere che, in alcuni casi (fortunatamente sempre più rari), i campioni di calcestruzzo arrivino in cantiere “già pronti” (leggasi: confezionati altrove)

Perché ancor oggi accade questo?

Parlare di ignoranza è sbagliato ed assume un tono vagamente giustificatorio.
E' davvero auspicabile ipotizzare che una D.L. non sappia che la sua presenza (o di un suo delegato) sia indispensabile quando si effettua un getto di calcestruzzo?
La causa è da ricercarsi principalmente nel contenimento delle spese.
Il personale specializzato ed il laboratorio certificato hanno dei costi. I prelievi ed i test non possono essere effettuati dal normale personale di cantiere, ma da un tecnico di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 o un tecnico abilitato e certificato da un organismo terzo indipendente”.
Bypassando i controlli obbligatori c’è un ovvio ed immediato risparmio, il quale può però ritornare come un boomerang, moltiplicato per cento, quando qualcosa va storto e si avvia un contenzioso.

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Chi è il responsabile dei controlli sul calcestruzzo?

Innanzitutto occorre ricordare che la Direzione Lavori è la figura identificata dal committente per verificare il corretto avanzamento delle opere di costruzione, pertanto opera esclusivamente nell’interesse dello stesso oltre che nel rispetto della propria professione.
I controlli del calcestruzzo prima, durante e post getto hanno ovviamente lo scopo di verificarne la qualità ed omogeneità di fornitura in quanto, seppur vero che il subappaltatore ha l’onere di garantire la struttura, è altrettanto vero che la qualità va controllata con riscontri oggettivi; inoltre, demolire una struttura che non raggiunge gli standard minimi previsti ha costi e tempi abnormi.
La Direzione Lavori è quindi la figura identificata dalle Norme Tecniche per le costruzioni (NTC) del 2018 come responsabile dei controlli sui materiali da costruzione.
Nello specifico caso del calcestruzzo, al capitolo 11.2.4 si specifica che: “Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.

È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo.

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009.”

Ricordiamo inoltre che la presenza della D.L. è indispensabile per la redazione dei verbali di prelievo (che nel caso occorressero, trovate gratuitamente nella nostra sezione download).

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Non solo prove a compressione!


Il calcestruzzo è un materiale da costruzione che deve presentare diverse caratteristiche che vanno oltre la sola resistenza a compressione, pertanto limitarsi a misurare la stessa è estremamente riduttivo.
Ad esempio, per calcestruzzo fibrorinforzato si dovranno realizzare dei travetti da destinare a prove per determinare la classe di tenacità del calcestruzzo.
Su calcestruzzo espansivo od a ritiro controllato si dovranno inoltre controllare i valori di espansione e ritiro.
Si dovranno inoltre controllare slump, omogeneità di fornitura, contenuto d’aria, maturazione controllata del calcestruzzo, ma anche disposizione delle armature e presenza di adeguato copriferro, etc..

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La Case History, di un pavimento industriale MOLTO problematico... ed una D.L. 'ipovedente'.

Alcuni anni fa ho effettuato una perizia su un pavimento industriale di 7'500 mq, di nuova costruzione, che presentava gravissimi problemi.
Dalle indagini preliminari, è risultato che la massicciata di sottofondo ed il pavimento in calcestruzzo non presentavano minimamente gli spessori ed i requisiti qualitativi previsti a progetto. Il calcestruzzo inoltre, assumeva valori di resistenza a compressione assimilabili ad un RCK C20/25, ovvero DUE classi inferiore rispetto al C28/35 previsto nel progetto.
In molti carotaggi, la rete d’armatura risultava assente.
Il committente, dopo aver investito oltre 9 milioni di euro si è trovato un immobile inagibile, la cui pavimentazione si sfondava e sprofondava sotto il carico di lavoro cui era sottoposta.
L’impresa di costruzione dell’immobile ed il subappaltatore che ha realizzato la pavimentazione, nel frattempo erano falliti.
La Direzione Lavori è stata citata in giudizio dal cliente ed ha dovuto, seppur in parte, rispondere dei danni causati in quanto, in virtu’ del proprio ruolo professionale, non poteva non essere a conoscenza delle mancanze costruttive della struttura.
Un chiaro esempio di quanto la figura della D.L. sia responsabile di ciò che avviene in cantiere.

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