Lo decide il TAR di Catanzaro con sentenza del 2 agosto 2018 n. 1507, annullando un incarico progettuale per il comune medesimo, il quale prevedeva il solo rimborso spese (seppur di ben 250'000 €).
L’affidamento di incarichi a titolo gratuito o con forme di retribuzione indiretta violano gli articoli 9 e 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale) dando peso alle prestazioni dei lavoratori autonomi verso le amministrazioni pubbliche, limitando gli abusi di dipendenza. La legge 4 dicembre 2017, n. 172, impone inoltre il principio dell'equo compenso per le prestazioni dei professionisti.
Tali norme, seppur successive alla decisione del TAR, si oppongono al principio posto dal Consiglio di Stato che ammette incarichi gratuiti qualora il professionista possa ottenere vantaggi curricolari o di immagine.
Il principio dell’equo compenso si oppone non solo alle prestazioni gratuite, ma anche alle retribuzioni di importo non correlato alla tipologia di servizio o bene fornito; il TAR di Reggio Calabria ha difatti provveduto all’annullamento di una gara d’appalto ospedaliera per la fornitura di seimila litri di latte per neonati, aggiudicata a soli 120 euro.
Confido che ogni progettista si ricordi di dar valore alla propria professione e professionalità, non solo ricordando a tali enti pubblici che la ricerca di lavoro non adeguatamente retribuito è moralmente riprovevole, ma oltremodo illegale.
Tiziano Massazzi
Tecnologo del calcestruzzo
Direttore tecnico @ ATEF srl
Autore del libro
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